Statuto dell’Associazione di Promozione sociale “Architetto Renato Maurino”
Statuto dell’Associazione di Promozione sociale “Architetto Renato Maurino”
1. E' costituito conformemente
alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio
2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo
Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “Architetto Renato Maurino”
siglabile “A.R.M.”.
2. La denominazione dell’Associazione
sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione
Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione
al RUNTS.
3. La denominazione
dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del
Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS.
4. L’Associazione ha sede legale
nel Comune di Ostana (CN). Il trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere
comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti
gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.
5. La durata dell’ASSOCIAZIONE
non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea
straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12.
1. L’ASSOCIAZIONE è apartitica,
aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali.
2. L’ASSOCIAZIONE persegue le
seguenti specifiche finalità, di promozione e di diffusione della
conoscenza dell’opera dell’architetto Renato Maurino su temi inerenti
l’architettura, il paesaggio e l’integrazione territoriale; di catalogare,
digitalizzare e valorizzare il suo archivio di progetti, libri e riviste, per
diffonderne la conoscenza e per renderlo fruibile, in modo da risvegliare,
sviluppare e diffondere tramite la conoscenza e l’amore per l’architettura, la
sensibilità alla bellezza, tanto cara all’architetto, progettando, recuperando,
censendo e valorizzando il comune patrimonio architettonico, storico e
artistico, contro le distruzioni e le deturpazioni, ma anche promuovere e
valorizzare il patrimonio costruito alpino divulgando quanto sopra indicato in ogni ambiente
sociale attraverso pubblicazioni, conferenze, proiezioni, mostre, online e ogni
altro mezzo valido allo scopo.
1. Per la realizzazione delle
finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della
collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’ASSOCIAZIONE si
propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o
principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano
l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
·
educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (come da lettera
D);
·
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (come da lettera E);
·
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni (come da lettera F);
·
ricerca scientifica di particolare interesse sociale
(come da lettera H);
·
organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
(come da lettera I);
·
organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso (come da lettera K).
Nello specifico, a titolo esemplificativo,
l’ASSOCIAZIONE intende svolgere:
·
attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa attraverso l’organizzazione di laboratori,
corsi, conferenze e incontri su temi inerenti all’architettura, l’integrazione territoriale,
la conoscenza delle tecniche tradizionali (pietra e
legno) ma anche la bioarchitettura e, non ultima, la conoscenza e la diffusione
dell’opera dell’architetto Renato Maurino;
· interventi di sensibilizzazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, e soprattutto dell’architettura di montagna;
·
organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali
attraverso l’organizzazione di mostre e di eventi, ma anche di corsi e incontri,
residenze di artista, finalizzate alla creazione di opere e allo studio del territorio
montano e della cultura locale
offrendo momenti di aggregazione sociale;
·
organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale e culturale, attraverso la progettazione, fruizione e
conoscenza di percorsi turistici esistenti di connessione tra beni ed azioni
diffuse a valere sul patrimonio culturale che concorrano a renderlo
accessibile, inclusivo e fruibile come parte del tessuto sociale ed economico
del territorio per valorizzare e raccontare le identità culturali dei
territori, con particolare attenzione al turismo sostenibile, per favorire ed
accrescere l’attrattiva turistica del contesto locale offrendo momenti di aggregazione sociale;
·
istituzione di un “Premio
Renato Maurino”, da destinare ad un architetto o altra persona che abbia
realizzato un progetto, una pubblicazione o altra attività per promuovere gli
scopi e le finalità dell’A.R.M.;
·
istituzione di un Premio Tesi
di Laurea da destinare ad uno o ad un gruppo di studenti che abbia/abbiano
realizzato una tesi che si confaccia agli scopi e le finalità dell’A.R.M.;
·
residenze di artisti italiani e stranieri per studiare i
progetti, i disegni e gli scritti dell’architetto Renato Maurino, studiare,
inserirsi ed interagire nel territorio in cui lui ha abitato e agito, trarre
ispirazione dai luoghi e dalle opere artistiche che vi si trovano per una eventuale
produzione finale di opere.
L’associazione potrà
promuovere le proprie attività sia presso la propria sede che presso altri
luoghi debitamente individuati e potrà
avanzare, o recepire, proposte ad enti
pubblici o privati, partecipando attivamente alle forme di gestione del territorio
per un’adeguata programmazione culturale sul territorio.
1.
bis L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività
diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale,
ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione
potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in
Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio
Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse
nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;
2. Le attività di cui al comma
precedente sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di
loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati;
3. L'attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l’attività
soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e
documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall'Assemblea dei soci dell’ASSOCIAZIONE. Sono
in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
4. Le spese sostenute dal
volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione
resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino
l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle
tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice;
5. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ASSOCIAZIONE di cui il
volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività
volontaria;
6. L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di
assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice;
7. L’ASSOCIAZIONE può avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei
propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma
5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni
caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore
al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del
numero degli associati.
1. Il patrimonio
dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai
fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
·
quote associative e contributi degli aderenti e di
privati;
·
finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri
finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’ASSOCIAZIONE;
·
erogazioni liberali di associati e di terzi;
·
entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da
convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
·
eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
·
ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità
dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.s.m.m.i.i.;
·
attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo
statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
2.
L’esercizio sociale dell’ASSOCIAZIONE ha inizio il 1°
gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo
sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede
dell’ASSOCIAZIONE, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato
da ogni associato.
4. E’ fatto obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
5. E’ fatto divieto di
distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ASSOCIAZIONE a fondatori,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
1. L’ASSOCIAZIONE è stata
costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs.
117/2017.
2. Il numero dei soci
dell’ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell’ASSOCIAZIONE tutte le
persone fisiche o le ASSOCIAZIONI [in
numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale] che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano
spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3
dell’art. 35 del Codice del Terzo Settore ed altri Enti del Terzo Settore o
senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a
condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.
3. L’adesione alla
ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui
all’art. 6.
1. L'ammissione di un nuovo socio
è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici,
razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo
a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno
del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La
richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,
deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere
la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ASSOCIAZIONE
stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione
o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della
domanda
2. Avverso
l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata
all’interessato entro 60 giorni dalla data della
deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso
all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione;
4. Il Consiglio Direttivo
comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti
nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita
dall’Assemblea;
5. All'atto del rilascio della
tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di
socio, che è intrasmissibile;
6.
La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta
del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli
addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del
socio che:
·
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi dell'Associazione;
·
senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento
della quota associativa annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto;
·
svolga attività contrarie agli interessi
dell'ASSOCIAZIONE;
·
in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,
all'ASSOCIAZIONE;
7. L'esclusione diventa operante
dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di
associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia
all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso
deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della
cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di
scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno
diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla
vita dell’ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
·
di partecipare a tutte le attività promosse
dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei
limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e
dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
·
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi;
·
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione
delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di
modifiche allo statuto;
·
di consultare i libri sociali presentando
richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
·
all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
·
a mantenere sempre un comportamento non contrario agli
interessi dell'ASSOCIAZIONE;
·
al pagamento nei termini della quota associativa.
1.
I soci devono corrispondere, entro il termine del 31
marzo, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei Soci.
La quota associativa è intrasmissibile e
non restituibile;
2. L’adesione all’ASSOCIAZIONE
non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al
versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi
ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Sono organi dell’ASSOCIAZIONE:
1. L’Assemblea dei Soci è
l'organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE, ne regola l’attività ed è composta da tutti
i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria
l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento,
la fusione, la scissione, la trasformazione
dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su
convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata, anche in forma
elettronica, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati
aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata
per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 giorni
di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario
della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere
luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal
Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In
caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte
dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale
redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario
che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in
Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 2 mesi nel libro dei soci che
siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Gli associati possono
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione video ovvero
esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e vota;
6. Nel caso in cui l’ASSOCIAZIONE
abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e
disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque
denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di
particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti
territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi
terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto
compatibili.
7. Ciascun associato dispone del
voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo
stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un
numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un
numero di associati non inferiore a cinquecento.
1. L’assemblea ordinaria è valida
in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non votano;
2. Le deliberazioni
dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli
associati presenti o rappresentati;
3. L’Assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
·
approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi
dell’art. 13 del Codice;
·
discute ed approva i programmi di attività;
·
elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone
preventivamente il numero e li revoca;
· delibera sulla responsabilità
dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
·
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
·
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo
dalla graduatoria dei non eletti;
·
approva l’eventuale regolamento e le sue
variazioni;
·
delibera sulla quota associativa annuale e sugli
eventuali contributi straordinari;
· delibera sull’esclusione degli associati;
·
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo
o dallo statuto alla sua competenza;
·
delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda
di ammissione di nuovi associati;
·
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni
necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE;
·
determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti
per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono
essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, del
presente Statuto;
·
delibera sull’esercizio e sull’individuazione di
eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari
devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale
delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
1. La convocazione dell’Assemblea
straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10;
2. Per deliberare lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio
o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L’Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto
costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la
trasformazione con la
presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
1.
Il Consiglio Direttivo
è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti (in
maggioranza) tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati
consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il
totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può
rieleggere i componenti uscenti; si applica l’articolo 2382 del codice civile.
2. L’Assemblea, che procede alla
elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno
all’eligendo Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo elegge
tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il
vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in
genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio
dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che
specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o
esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo
provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la
sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in
carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di
mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità
l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
6. Nel caso in cui decada oltre
la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite
elezione al rinnovo dell’intero organo;
7. Tutte le cariche associative
sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le
spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento
degli incarichi e delle attività per conto dell’ASSOCIAZIONE, entro il massimo
stabilito dall’Assemblea dei Soci;
8.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea
della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono
all’Assemblea. In particolare esso
svolge le seguenti attività:
·
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
·
redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la
relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
·
delibera sulle domande di nuove adesioni;
·
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei
soci;
·
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote
sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
·
delibera i rimborsi previsti per gli associati che
prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente
documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, dello Statuto;
·
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali
prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento
delle attività dell’ASSOCIAZIONE;
·
propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali
attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
·
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli
associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione
concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio Direttivo è
presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in
assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo;
10. Il Consiglio Direttivo è
convocato dal presidente almeno due volte l’anno, e tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno dalla
metà più uno dei componenti;
11. La convocazione è inoltrata
per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e
deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di
preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso
e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali
delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del
Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza
dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non
approvata.
14.
Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15.
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del
potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire
dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
1. Il presidente è eletto dal
Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Ha la rappresentanza legale
dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività
dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto
dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è
garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci;
3. In caso di assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
4. Il presidente, in caso di
urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti
necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i
provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal
Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
1. Il Presidente Onorario può
essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a
favore dell’ASSOCIAZIONE;
2. Il Presidente Onorario, se
socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ASSOCIAZIONE.
1. Nell’ambito delle attività
approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di
costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non
soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e
progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ASSOCIAZIONE
intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le
linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
1. L’Assemblea straordinaria può
decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea
nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del
patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n.
117/2017;
2. In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore
o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ASSOCIAZIONE
interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli;
4. L’obbligatorietà del parere
vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.
1. Per tutto ciò che non è
espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice
Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e
regionale in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
Ostana, lì 24/04/2022